venerdì 9 maggio 2008

RECLAMO ACCETTATO.......IN PARTE!


RECLAMO: A.C. SANT'AMBROGIO
CALCIO AZIENDALE - CATEGORIA A
Gara: G.S. SANT'AMBROGIO - AGRATE 1995
C.U. N. 29 DEL 23 Aprile 2008
Visto il reclamo presentato in forma regolamentare dalla società A.C. Sant'Ambrogio avverso :
- inibizione sino al 31 Ottobre 2008 ( 2 mesi ) al tecnico Signor Antonio Peluso, allontanato per comportamento irriguardoso nei confronti del DDG, mentre usciva dal terreno di gioco pronunciava una frase offensiva nei confronti dello stesso DDG, (sanzione prolungata per sosta estiva ) ;
- come da C.U. Calcio Aziendale - N. 29 del 23 Aprile 2008 :
- letti ed esaminati gli atti ufficiali ;
- sentito il DDG ;
Rilevato che, quanto esposto dalla reclamante, " battuta da ritenersi goliardica " , non trova riscontro negli atti ufficiali e nella dichiarazione rilasciata a questa commissione dall'arbitro.
Tenuto conto che la Società A.C. Sant'Ambrogio, parteciperà alle finali del Torneo Aziendale - Categoria A, termine previsto fine del mese di Maggio. l'inibizione, viene ridotta nella sola parte della sosta estiva.
Tutto ciò premesso,
SI DELIBERA
- di confermare la durata dell'inibizione al Signor Antonio Peluso (2 mesi) modificando alla luce di quanto sopra il prolungamento della sosta estiva, pertanto l'inibizione è sino a tutto il 30 Settembre 2008,
- di accreditare la tassa reclamo a favore della Società reclamante.

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